Art. 2.
(Benefìci fiscali).

      1. Ai contribuenti che, nel periodo compreso tra il 1o settembre 2007 e il 31 dicembre 2011, realizzano nell'ambito della zona franca urbana nuove attività economiche ovvero esercitano attività economiche già avviate si applica l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e l'imposta sul reddito delle società (IRES), sui redditi prodotti dalle citate attività economiche, con le modalità di cui al comma 2.
      2. I redditi conseguiti nell'esercizio delle attività economiche dai soggetti di cui al comma 1 sono soggetti a imposizione sul 40 per cento del loro ammontare nei primi tre anni di attività, sul 60 per cento nel terzo e nel quarto anno e sull'80 per cento nel quinto anno del periodo di cui al citato comma 1.
      3. I benefìci fiscali previsti dal comma 2 spettano qualunque sia la forma giuridica dell'impresa o il settore economico in cui l'attività è esercitata.

 

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